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Sanzioni amministrative

L’indirizzo al quale rivolgersi è il seguente:

TIEMME S.p.A.
Ufficio Sanzioni Amministrative
Monteriggioni, loc. Gabbricce 14 -53035  Siena

 

Modalità di pagamento

Le sanzioni possono essere pagate presso le biglietterie aziendali o on-line.

Puoi procedere al pagamento on line di una sanzione amministrativa, cliccando sul pulsante seguente.

Paga una sanzione

 

La normativa

Chiunque violi le norme contenute nella Legge Regione Toscana n. 42/1998 (e ss.mm.ii.) è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria come di seguito riportato.
I viaggiatori trovati a bordo dal personale di vigilanza sprovvisti di idoneo documento di viaggio ovvero muniti di documento di viaggio non valido o scaduto, o comunque irregolare o non corrispondente al servizio e/o alla tratta utilizzato/a sono tenuti al pagamento della sanzione amministrativa nelle misure seguenti:

  • SERVIZI URBANI da € 40,00 (misura minima) ad € 240,00, oltre al pagamento dell’importo relativo alla tariffa di vendita a bordo del biglietto orario;
  • SERVIZI EXTRAURBANI sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 (misura minima) ad € 360,00 oltre al pagamento dell’importo relativo alla tariffa di vendita a bordo corrispondente al servizio usufruito, calcolata dalla fermata precedente l’accertamento (o di validazione se presente) a quella di destinazione dichiarata dal viaggiatore.

Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio (o in possesso di titolo irregolare) provvedono, al momento dell’accertamento della violazione, al pagamento della tariffa corrispondente all’importo del biglietto di cui sopra, ferma restando l’applicazione della sanzione. Qualora tale pagamento non venga effettuato, il passeggero, se maggiorenne, è invitato a scendere alla fermata successiva, ove la stessa sia posta in area urbanizzata.
Il pagamento delle somme dovute, come sopra indicate, può essere effettuato nella misura minima rispettivamente prevista, direttamente nelle mani del personale incaricato del controllo all’atto della contestazione o comunque nei 15 giorni successivi presso le biglietterie aziendali.

Trascorso tale termine può essere effettuato il pagamento in misura ridotta (pari al doppio della sanzione minima e pertanto € 80.00 per i servizi urbani ed € 120.00 per i servizi extraurbani più eventuale costo del biglietto), da effettuarsi fra il 16° e il 60° giorno dalla data di contestazione o notificazione della medesima ai sensi dell’art. 8 della L.R.81/2000. Il pagamento può essere effettuato con le modalità indicate sul retro della sanzione stessa. Nel caso in cui il cliente non si avvalga della forma di pagamento ridotta entro il 60° giorno dalla contestazione/notifica verrà emessa, ai sensi dell’art. 16 della L. 689/81, ordinanza ingiuntiva di pagamento fino all’importo massimo previsto dalla legge (€ 240,00 per i servizi urbani ed € 360,00 per i servizi extraurbani).
I clienti sprovvisti di titolo di viaggio che, entro i 15 giorni successivi all’ accertamento, presentino ai competenti uffici aziendali l’abbonamento personale regolarmente vidimato in data anteriore a quella dell’accertamento, ed abbiano fornito le proprie corrette generalità al momento dell’accertamento, saranno soggetti a sanzione pecuniaria minima di € 10,00 così come previsto dalla LRT 86/2014 (comma 5).

 

Modalità di ricorso

E’ facoltà dell’autore della trasgressione inviare entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica eventuali scritti difensivi e/o richiedere di essere ascoltato inviando la propria richiesta, completa dell’indicazione del numero del verbale e del nome e cognome del sanzionato, esclusivamente con la seguente modalità:

  • tramite pec all’indirizzo: tiemmespa@pec.it

Avverso l’ordinanza ingiuntiva è consentito ricorrere presso l’Ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente.

Ai sensi dell’art. 48 , comma 12, della Legge 21/6/2017 n. 96 l’attività di accertamento e contestazione delle violazioni di cui al presente paragrafo può essere affidata anche a soggetti esterni alla Società che gestisce il servizio.
Gli agenti accertatori, comunque muniti di apposito tesserino di riconoscimento, possono effettuare le necessarie verifiche e controlli, compresi quelli per l’identificazione del trasgressore, ivi compreso il potere di richiedere l’esibizione di valido documento di identità, e rivestono la qualità di pubblico ufficiale.

Ai sensi del comma 13 dell’art. 48 della medesima L. 96/2017, le rilevazioni dei sistemi di video sorveglianza presenti a bordo dei veicoli e/o alle fermate possono essere utilizzate ai fini del contrasto all’evasione tariffaria e come mezzo di prova per l’identificazione di eventuali trasgressori che rifiutino di fornire le proprie generalità agli agenti accertatori, anche con eventuale trasmissione alle competenti forze dell’ordine.

Per il contraddittorio valgono le stesse regole esposte nella pagina Procedure Conciliative e Giudiziarie .

DOCUMENTI UTILI