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TRASPORTO BAMBINI E MINORI

Condizioni di viaggio per i minori

I bambini di altezza pari o inferiore a 1 metro possono viaggiare gratuitamente. Qualora l’accompagnatore sia responsabile di più bambini con altezza non superiore a 1 metro, il beneficio della gratuità si applica esclusivamente a uno di essi; per gli altri è necessario acquistare un titolo di viaggio a tariffa ordinaria.

 

Norme relative all’accompagnamento dei minori

  • I minori di età inferiore ai 10 anni devono essere accompagnati da un soggetto legalmente responsabile, quale il genitore esercente la potestà genitoriale, il tutore, l’affidatario o altra figura autorizzata dalla legge.
  • I minori di età compresa tra i 10 e i 18 anni non ancora compiuti devono anch’essi essere accompagnati da uno dei soggetti sopra indicati. È consentito l’accompagnamento da parte di un terzo maggiorenne, purché munito di delega scritta rilasciata dal soggetto titolare della potestà sul minore. Tale delega deve essere conservata dal minore durante l’intero utilizzo del servizio.
  • I minori della fascia 10–18 anni possono viaggiare autonomamente solo se autorizzati tramite dichiarazione scritta da parte del soggetto titolare della potestà genitoriale. Tale autorizzazione deve essere redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e deve essere portata con sé dal minore durante il viaggio. Il modello di autorizzazione è disponibile per il download ⬇️.

 

Responsabilità dell’accompagnatore

L’accompagnatore è responsabile della sorveglianza del minore durante tutte le fasi del viaggio: attesa alla fermata, salita e discesa dal mezzo, permanenza a bordo sia in movimento che fermo.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra indicate, inclusa la mancanza di autorizzazione o delega valida, la responsabilità per la custodia e la vigilanza del minore ricade esclusivamente sul soggetto titolare della potestà genitoriale o sull’accompagnatore non delegato.

 

Esclusione di responsabilità dell’azienda

L’azienda non assume alcun obbligo di sorveglianza o custodia dei minori in nessuna fase del servizio di trasporto pubblico locale, inclusi l’attesa, la salita, la discesa e la permanenza a bordo del mezzo.

 

Sicurezza dei bambini a bordo e norme sul trasporto di passeggini

 Il trasporto passeggini a bordo degli autobus è consentito solo se lo stesso può avvenire in tutta sicurezza.

I passeggini possono essere introdotti a bordo dell’autobus aperti solo nel caso in cui il mezzo sia omologato per tale tipologia di trasporto o sia presente specifica segnaletica. Devono essere collocati negli appositi spazi, avere i freni bloccati ed essere trattenuti dall’accompagnatore e vincolati con le modalità previste. Nel caso in cui lo spazio dedicato sia promiscuo la priorità di utilizzo degli spazi suddetti è riservata a passeggeri con disabilità.Pertanto, nel caso di impossibilità di utilizzo degli spazi, i passeggini devono essere chiusi, in posizione ripiegata, senza occupare posti a sedere, e comunque non costituire alcun intralcio e/o pericolo per gli altri passeggeri.

L’ingresso deve avvenire dalla porta centrale, dopo aver consentito la discesa dei passeggeri. Per l’eventuale trasporto di passeggini nella bauliera del bus valgono le norme per il trasporto bagagli di cui sopra.

I bambini di età compresa tra 0 e 3 anni possono essere trasportati utilizzando seggiolini conformi alle normative vigenti, da fissare con le cinture di sicurezza qualora il veicolo ne sia dotato. È responsabilità dell’accompagnatore legalmente autorizzato (genitore, tutore, affidatario o altro soggetto con potestà sul minore) provvedere al trasporto del seggiolino e garantire che il bambino viaggi in condizioni di sicurezza. L’azienda non è responsabile della conformità normativa o dell’adeguatezza dei seggiolini utilizzati.

Per i bambini di età superiore ai 3 anni, è previsto l’utilizzo di sistemi di ritenuta omologati, se disponibili sul mezzo, compatibili con il peso del minore. In assenza di tali dispositivi, è possibile utilizzare le cinture di sicurezza standard, purché siano presenti e adatte alla statura del bambino. Questa modalità è consentita esclusivamente per minori con peso inferiore a 36 kg.