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Agevolazioni L.R. 100/98

I cittadini residenti nel territorio della regione Toscana che appartengono ad una delle sottoindicate categorie, hanno diritto al rilascio di una tessera valida per l’acquisto di biglietti e abbonamenti a tariffa agevolata.
La tessera viene rilasciata, dietro presentazione della necessaria documentazione, comprovante il possesso dei necessari requisiti, all’URP competente per territorio, per una specifica tipologia di abbonamento (urbano, extraurbano, urbano+extraurbano) e per uno specifico servizio/tratta, e dà diritto all’acquisto dell’abbonamento corrispondente e di biglietti per una qualunque delle tipologie specificate più avanti.
Il trattamento dei dati personali conferiti viene effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia.

Ne hanno diritto:

  • invalidi civili e del lavoro con invalidità superiore o uguale al 67%;
  • invalidi di servizio con menomazione ascritta dalla I alla VIII categoria;
  • soggetti privi della vista o sordomuti di cui agli articoli 6 e 7 della L. 2 aprile 1968 n. 482;
  • persone disabili riconosciute in situazione di gravità, ai sensi degli articoli 3 e 4 della L. 3 febbraio 1992 n. 104;
  • invalidi minori di 18 anni che beneficiano dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968 n. 406, 11 febbraio 1980 n. 18 e 21 novembre 1988 n. 508 oppure dell’indennità di frequenza di cui alla L. 11 ottobre 1990 n. 289;
  • mutilati o invalidi di guerra;
  • Cavalieri di Vittorio Veneto, ai titolari del diploma d’onore al combattente istituito con legge 16 marzo 1983, n. 75 (Concessione di un diploma d’onore attestante la qualifica di combattente per la libertà d’Italia 1943-1945), ai decorati al valore militare, ai perseguitati politici antifascisti o razziali riconosciuti;
  • Cittadini di età superiore ai sessantacinque anni:
    1. se celibi, vedovi, liberi di stato o giudizialmente separati, percettori di un reddito annuo personale ai fi ni IRPEF non superiore all’importo della pensione minima INPS maggiorata ai sensi della Legge 15 aprile 1985, n.140 e successive modificazioni;
    2. se coniugati, qualora il reddito personale del richiedente non superi quello indicato al punto 1) ed il reddito annuale di coppia non superi 2,5 volte il medesimo limite, ovvero se il reddito del richiedente superi quello indicato al punto 1) ma il reddito di coppia non superi il doppio del medesimo limite.

Tutti i soggetti beneficiari previsti dalla L.R. 100/98 possono accedere all’ulteriore riduzione del 40%, per gli abbonamenti, nei seguenti casi:

  • reddito personale uguale o inferiore alla pensione minima Inps;
  • per soggetti che vivono soli o in un nucleo in cui non vi sono altri redditi: reddito personale uguale o inferiore alla pensione minima Inps maggiorata del 25%.

I soggetti ultra-sessantacinquenni hanno diritto alla riduzione del 40% anche nel seguente caso:

  • soggetti coniugati con reddito personale superiore all’importo pensione minima Inps e reddito di coppia uguale o inferiore al doppio del medesimo limite.

Ai fini della presente normativa, gli ultra-sessantacinquenni dichiarati invalidi ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. N. 509 del 1988 sono assimilati agli invalidi con percentuale superiore o uguale al 67%.

La validità dei titoli di viaggio rilasciati in base alla presente normativa ad invalidi che abbiano diritto di accompagnamento, viene estesa senza sovrapprezzo all’eventuale accompagnatore.
I cittadini appartenenti alle categorie sopra citate possono acquistare i titoli di viaggio agevolati solo se in possesso di una tessera di riconoscimento del costo di € 6,00 e valida 5 anni dalla data del rilascio.